Stoppie, Riva Vercellotti scrive a Valmaggia: “si possono bruciare o no?”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal Presidente della Provincia Carlo Riva Vercellotti all’assessore regionale Valmaggia sul problema dell’abbruciamento delle stoppie.

 

Caro Assessore,

con la presente richiamo la tua attenzione su una situazione di emergenza ambientale che può generarsi da una non corretta interpretazione sul divieto di abbruciamento dei residui vegetali a seguito dell’approvazione dell’articolo 10 del DDLR n° 299 approvato nella seduta del consiglio Regionale del 25 settembre 2019 riguardante le norme di attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi. 

 

Sindaci, agricoltori, forze dell’ordine ci chiedevano e davamo per scontato il divieto totale per la data del primo ottobre; come disposto dalla DGR del 20 ottobre 2017, che ha recepito le ” misure di attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano.

 

Certo rimaneva il problema del territorio della Baraggia sulle aree asfittiche che avevamo già segnalato nelle nostre osservazioni lo scorso anno e che confidiamo potrà trovare a breve una soluzione normativa , ma il divieto dal primo ottobre è stata per tutti un’ottima notizia seppur arrivata solo dopo una procedura d’infrazione dell’Unione europea. 

 

Ora però il DDL 299 sta generando profonda confusione e stiamo nella giornata odierna ricevendo diverse telefonate di operatori, sindaci e amministratori che chiedono a noi Provincia, delucidazioni in merito. 

L’incongruenza applicativa emerge dal confronto tra la lettera e) dell’allegato 3 alla DGR 42-5805 del 20/10/2017:

“il divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 7-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo”

e il comma 2, art. 10 Divieti e cautele – CAPO II Divieti, sanzioni e prescrizioni del Disegno di legge regionale n. 299 presentato il 30 maggio 2018:

“E’ sempre vietato l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale di cui all’ articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo dell’anno successivo.

Ai fini della corretta applicazione delle suddette norme in particolare nel territorio vercellese soggetto alla pratica dell’abbruciamento in campo delle stoppie del riso, si chiede con urgenza, visto l’approssimarsi della data del 1° ottobre, una dichiarazione in merito a quanto evidenziato da parte di codesto ente.

L’urgenza della richiesta è dettata anche dalla necessità di programmare e coordinare le azioni dei Comuni di pianura e dei corpi di vigilanza che devono essere allertati e correttamente istruiti sulla normativa da applicare.

Si potrà bruciare ad ottobre, oppure no?

Abbiamo bisogno, capirà anche lei, con grande urgenza di sapere cosa dire a risicoltori, sindaci e forze dell’ordine.

Diversamente lunedì sarà il caos, ognuno interpretando la norma con conseguenti contenziosi che dovete evitare. 

Ci appelliamo allora alla sua sensibilità perché inviti i suoi uffici, non oltre le ore 10 di domani mattina, di comunicarci, attraverso una vostra nota esplicativa, una risposta al quesito posto. 

Con viva stima

Carlo Riva Vercellotti

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