L’opposizione scrive al Difensore Civico: “Illegittimo aprire il Conisiglio con meno di 14 presenti”

Vercelli – Nuovo giorno e nuova ricorso che arriva, nel caos delle surroghe in Consiglio Comune e a poche ore dalla nuova seduta che proverà a sostituire i consiglieri dimissionari. L’opposizione (Vercelli Amica, Forza Italia, Lega, SiAmo Vercelli e M5S) ha annunciato di aver inviato al Difensore Civico regionale una lettera in cui si segnala “l’illegittimità delle aperture del Consiglio comunale di Vercelli con un numero di consiglieri inferiore a quello fissato dal vigente Regolamento del Consiglio comunale (14) e invitandolo dunque a intervenire, a tutela dei cittadini, affinché i Consigli comunali di Vercelli, a partire da quello del 29 marzo, si svolgano regolarmente”.

La lettera è stata preparata da Maurizio Randazzo, che di professione è avvocato, ed è stata sottoscritta da tutti i gruppi consiliari di minoranza. Nel testo si fa riferimento al Consiglio dell’8 settembre 2016 quando la maggioranza provò ad approvare una delibera con la quale il numero legale descritto dal regolamento comunale a 14 venisse ricondotto alla disposizione dello Stato di un terzo, diventando a 11. Quella delibera fu bocciata dal Consiglio con i voti dell’opposizione che sopravanzarono quelli della maggioranza. Per questo, a detta dei consiglieri di opposizione, il Consiglio ha espresso chiaro parere di aprire i consigli a 14. Per questo i consiglieri, oggi, chiedono l’intervento del Difensore Civico di “porre in essere quanto in suo potere al fine di evitare che il sindaco ed il presidente del consiglio comunale o il suo sostituto pongano in essere atti che, alla luce della normativa vigente, e precisamente dell’articolo 15 del regolamento comunale, dell’articolo 19 dello statuto comunale, dell’articolo 38 del TUEL, risultino essere illegittimi e lesivi dei diritti dei consiglieri comunale e conseguentemente dei cittadini che i predetti consiglieri rappresentano”.

Intano il nuovo consigli incombe. I lavori si apriranno alle 13 e il clima sarà rovente.

 

l.a.

 

 

 

 

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Ecco la lettera inviata dall’opposizione al Difensore Civico:

 

Con la presente intendiamo sottoporre alla sua attenzione il problema relativo al quorum costitutivo per la validità delle sedute di seconda convocazione del consiglio comunale di Vercelli.
Nello specifico precisiamo che l’articolo 38, comma 2, del TUEL demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Lo stesso comma 2 del citato art. 38 prevede che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente. Prima di passare alla trattazione della problematica che ci occupa, occorre premettere che il numero di consiglieri assegnati al comune di Vercelli è di 32 cui si aggiunge il sindaco.

I fatti da cui prende le mosse tutta la questione, sottoposta oggi alla sua attenzione, possono essere brevemente riassunti nei termini di cui infra.

Acquisito un parere dell’Anci nel 2016 ( allegato 1) il sindaco ha chiesto al Consiglio Comunale di deliberare in merito alla riduzione da 14 ad 11 del numero dei consiglieri necessari per il quorum costitutivo previsto per le sedute di seconda convocazione. Tuttavia, il Consiglio Comunale, nella seduta dell’8 Settembre 2016, con la mancata approvazione della predetta delibera ha confermato la propria volontà ed intenzione di mantenere invariato il numero del quorum costitutivo, così come fissato nel regolamento comunale all’articolo 15 ( allegato 2).

Il Consiglio ha, dunque, deliberato manifestando la propria volontà politica di mantenere la “soglia” a 14.

Peraltro, il quorum minimo richiesto dalla legge ( articolo 38 comma 2 del TUEL ) e dallo statuto comunale ( articolo 19 comma 2) di “almeno un terzo” è stato rispettato dal regolamento che prevede un numero di 14: il regolamento non potrebbe prevedere un quorum inferiore a 11, cioè quello stabilito dalla legge, ma superiore certamente sì.

A ben vedere, l’Anci con parere del 26 aprile 2016( allegato 3 ), e la precisazione fatta, in data 5 febbraio 2018, dal Segretario comunale del comune di Vercelli, il quale, peraltro, fa anche riferimento ad una Sentenza del Consiglio di Stato ( allegato 4 ), testimoniano come la previsione dell’articolo 15 del regolamento comunale non ponga in essere alcuna violazione del TUEL o dello statuto comunale.

Ed in effetti, non sembra di essere in presenza di una fattispecie in cui rilevi la prevalenza dello statuto comunale o del TUEL sul regolamento. Si versa piuttosto nella situazione in cui il regolamento, poiché non in contrasto con il TUEL e lo Statuto Comunale, acquista valore di fonte sussidiaria del TUEL e dello Statuto. Inoltre, è chiaro ed evidente che vi sia stata una espressa volontà del Consiglio di confermare quanto disposto nel regolamento in merito al quorum costitutivo delle riunioni consiliari di seconda convocazione: è necessario, per la validità delle sedute un numero pari a 14 consiglieri, che risulta essere superiore a quello minimo richiesto dal TUEL e dallo statuto comunale.

Ancora, occorre non sottovalutare che aderire alla tesi opposta a quella prospettata in precedenza, non permetterebbe di giustificare il comportamento del Presidente del Consiglio e il Segretario Comunale che, per quasi 2 anni, hanno fatto svolgere consigli comunali facendo riferimento ad un quorum costitutivo, per le sedute di seconda convocazione, fissato a 14 dal regolamento comunale.

Molti consigli comunali, infatti, tra cui tre degli ultimi quattro sono andati deserti per mancanza del quorum costitutivo. Ed ancora, sino al consiglio del 21 marzo 2018 il quorum costitutivo per la validità delle sedute di seconda convocazione era di 14, dal quel giorno, e nonostante il regolamento fosse ed è ancora valido ed efficace, il sindaco ed il consigliere anziano, che, peraltro, ha sostituito il presidente del consiglio in carica il quale non ha voluto presiedere la seduta di seconda convocazione, hanno deciso di cambiare la suddetta interpretazione del regolamento ed hanno aperto il consiglio del 21 marzo 2018 ed intendono far aprire i futuri consigli, nello specifico il consiglio del 29 marzo 2018, con la presenza di solo 11 consiglieri.

Da ultimo, non possiamo non rilevare come la circostanza di cui ante sia figlia delle evidenti difficoltà della maggioranza che non ha più i numeri, anche e soprattutto, a seguito delle dimissioni di quattro consiglieri della maggioranza i quali si sono dimessi per motivi squisitamente politici in quanto in disaccordo con il sindaco in merito al modo di gestire la cosa pubblica.

Per le ragioni sopra evidenziate, durante la seduta consiliare del 21 marzo scorso, i consiglieri di minoranza, ritenendosi lesi nell’esercizio delle prerogative e dei diritti inerenti alla propria funzione, hanno espresso il proprio voto contrario alle surroghe. La seduta, ripetesi, è stata, infatti, aperta irritualmente, in mancanza del quorum costitutivo richiesto dal regolamento.

Trattasi di violazione in grado di ledere effettivamente la funzione di controllo politico amministrativo sull’operato della maggioranza consiliare. Il consigliere anziano che ha presieduto la seduta, infatti, mediante la disapplicazione del regolamento, non ha assicurato il rispetto del quorum strutturale allo scopo di ricostituire una maggioranza politica non più esistente e, così, garantire al proprio gruppo politico di avere i voti sufficienti in vista dell’imminente scadenza per l’approvazione del bilancio preventivo.

Stante quanto sopra, si chiede a Codesto Difensore Civico di porre in essere quanto in suo potere al fine di evitare che il sindaco ed il presidente del consiglio comunale o il suo sostituto pongano in essere atti che, alla luce della normativa vigente, e precisamente dell’articolo 15 del regolamento comunale, dell’articolo 19 dello statuto comunale, dell’articolo 38 del TUEL, di cui in precedenza, risultino essere illegittimi e lesivi dei diritti dei consiglieri comunale e conseguentemente dei cittadini che i predetti consiglieri rappresentano.

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