Le norme da seguire a Vercelli dopo il decreto per limitare la diffusione del Coronavirus

In serata, il Comune ha diffuso un domcumento con le linee guida generali da seguire con le limitazioni per l’emergenza Coronavirus, eccolo:

vercelli Comunicato Stampa 8 marzo 2020

 

qui il testo:

CITTÀ DI VERCELLI

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (Coronavirus) si comunica che, in conformità alle misure disposte dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella Città di Vercelli sono adottate le seguenti misure, fino al 3 aprile 2020:

 

  • a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
  • e) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • f) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  • g) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • h) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • i) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • j) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta- per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • k) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

 

Le misure sopra elencate sono una sintesi di quelle indicate nel Dpcm 8 marzo 2020. Tali disposizioni sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

 

Si invita, in adempimento al provvedimento sopra richiamato, ad esporre, negli ambienti aperti al pubblico e presso gli esercizi commerciali, le seguenti misure igieniche di prevenzione:

  • a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • c) evitare abbracci e strette di mano;
  • d) mantenimento, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  • e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si presta assistenza a persone malate.

E’ fatto obbligo a chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del D.P.C.M. 4.3.2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl competente per territorio e al proprio Medico di medicina generale o al Pediatra di libera scelta.

 

 

Il testo integrale del D.P.C.M. è scaricabile al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266

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