Coronavirus – Ecco esattamente cosa chiude, viene sospeso e fino a quando

Il Comune di Vercelli specifica cosa esattamente chiude o viene sospeso in conformità alle misure disposte dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, come norma di prevenzione alla diffusione del coronavirus.

 

Vengono chiusi o sospesi:

 

  • Servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, compresa l’Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, ivi compresi i tirocini, master e università per anziani, con esclusione delle specializzazioni nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza, fino al giorno di domenica 15 marzo p.v. compreso.

 

  • Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, tali che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

 

  • Eventi e competizioni sportive di ogni ordine o disciplina svolti in ogni luogo. È consentito lo svolgimento dei predetti eventi, competizioni o sedute d’allenamento degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

 

Tali disposizioni sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

 

 

Il Comune invita, in adempimento al provvedimento sopra richiamato, ad esporre, negli ambienti aperti al pubblico e presso gli esercizi commerciali, le seguenti misure igieniche di prevenzione il seguente decalogo:

 

  1. a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. c) evitare abbracci e strette di mano;
  4. d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  5. e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  7. g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
  11. k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate.

 

E’ fatto obbligo a chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del D.P.C.M. 4.3.2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1.3.2020 e ss.mm.ee.ii., di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl competente per territorio e al proprio Medico di medicina generale o al Pediatra di libera scelta.

 

Il testo integrale del D.P.C.M. è scaricabile al seguenti link:

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241

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