Codice di autoregolamentazione per la propaganda elettorale

Codice di autoregolamentazione  per la propaganda elettorale

 

 

 

In ottemperanza alla delibera del Garante per la Diffusione e l’Editoria, Co.Edi. Cooperativa Editrice, con sede legale a Vercelli in via Manzoni 1, proprietaria del sito di news online www.tgvercelli.it e www.tgnovara.it, in attuazione della legge 22 febbraio 2000 n. 28, nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per le elezioni Amministrative e Regionali fissate per il giorno 26 maggio 2019, porta a conoscenza degli utenti il seguente Codice di autoregolamentazione:

 

 

Da lunedì 15 aprile e fino a venerdì 24 maggio CoEdi raccoglierà inserzioni elettorali da pubblicare sul sito di news Tgvercelli.it e Tgnovara.it nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2 della legge 22 febbraio 2000 n. 28.

 

1. Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative a: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi, delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto fra candidati.

 

2. Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura “Propaganda elettorale”. Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici e cioè le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorché succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero non accompagnati da una critica normativa nei confronti dei competitori. Per tali inserzioni vi è un espresso divieto legislativo (art. 2 legge 515/93; art. 4 Regolamento 16/4/94). L’Editore si riserva a suo insindacabile giudizio di valutare il contenuto dell’annuncio, accertando la conformità alla Legge 515/93 ed al Regolamento del Garante e, conseguentemente, di procedere, o meno, alla sua pubblicazione.

 

  1. Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le eventuali posizioni di rigore, etc., dovranno pervenire presso i nostri uffici di norma 4 giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

 

  1. Le tariffe, secondo quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento del Garante saranno le seguenti:

le tariffe dei messaggi elettorali sono depositate presso la nostra sede operativa di Vercelli.

 

Non si praticano né sconti quantità, né altri sconti. Non saranno in alcun modo riconosciute le Commissioni di Agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione. Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.

 

  1. In osservanza delle regole di cui alla legge 10/12/93 n. 515 e del Regolamento al fine di garantire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano fatto formale richiesta, qualora, per la data prenotata per la pubblicazione, non vi fosse, per esigenze informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni regolarmente pagate, verrà attuata la seguente procedura: CoEdi comunicherà ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate; CoEdi concorderà con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile CoEdi procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutte le categorie interessate. Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, CoEdi si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, a ristabilire una pari condizione per i richiedenti procedendo nel modo indicato nel paragrafo precedente.

 

  1. La vendita sarà effettuata presso la redazione del nostro giornale e in base al vigente Testo Unico di Pubblica Sicurezza art. 120. La persona che richiede l’inserzione dovrà essere identificata, con annotazione del documento di identità (carta di identità o altro documento con fotografia, emesso dall’Amministrazione dello Stato). Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà comparire il “Committente Responsabile – persona fisica” (come da art. 3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515).

Gli ordini come da art. 3 legge 10/12/93 n. 515, dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da: segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda previa loro identificazione ed attestazione della qualifica; candidati o loro mandatari.

Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, organizzazione, associazione di categoria, movimento, partito, etc., occorre la previa autorizzazione (scritta) del candidato o del suo mandatario.

La fattura andrà emessa a: segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda; candidati o loro mandatari;

– organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.

 

  1. CoEdi dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica Amministrazione (come da art. 5 L. 515/93).
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