Ecco un lista di ciò che ci si può far rimborsare per l’emergenza Coronavirus

La lista di abbonamenti e pagamenti fatti prima dell’emergenza può essere veramente lunga e l’impossibilità di usufruirne è sicuramente destabilizzante. Fortunatamente viene in soccorso degli utenti di ogni tipologia l’Unione nazionale dei consumatori (www.consumatori.it), che ha diffuso una vera e propria lista generale delle spese a cui si può richiedere l’indennizzo. Essa ricorda e ribadisce il divieto di spostamento per effetto del decreto, eccezion fatta per necessità lavorativa, condizioni di urgenza, stato fisico, rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione (tutte però comprovate da autocertificazione) e la sospensione momentanea dei servizi non essenziali. L’UNC specifica, inoltre, che le regole per i rimborsi sono sia decretate dal Governo in queste giornate di crisi, che dal Codice Civile e Codice di Consumo. In breve, dall’art. 1463 del Codice Civile, se un consumatore non può usufruire di un prodotto o servizio per un’impossibilità a lui non dovuta, ha il diritto di essere rimborsato ma senza un eventuale rimborso danno, data la situazione di emergenza.

 

Ecco, dunque, i rimborsi previsti:

 

Abbonamento trasporti pubblici (bus, treno)
Se però in quella zona il trasporto è ancora previsto, il consumatore non riceverà rimborso. È consigliabile, per tutti coloro che non desiderano più prendere mezzi dato il divieto di assembramento, far richiesta per iscritto per disdire l’abbonamento.

 

Affitti
Per gli stabili commerciali è previsto credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (art. 65, decreto Cura-Italia). Per i contratti di locazione per uso personale, invece, l’interruzione di pagamenti è più difficile da dimostrare ma comunque attuabile.

 

Alberghi
Previsto dall’art.88 del decreto Cura-Italia, le disposizioni di cui all’articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno da svolgere entro il 3 aprile 2020. Chi aveva prenotato un albergo ha diritto alla restituzione della somma accreditata. Attenzione, però, la normativa non consente la disdetta e il rimborso di viaggi prenotati oltre il 3 aprile 2020.

 

Asili e Mense Scolastiche
Data la sospensione per tutte le tipologie di servizi educativi e attività didattiche collegate, l’utenza ha il diritto di interrompere i pagamenti e richiedere il rimborso delle somme versate ma limitate al periodo non avvalso. Qualora la struttura dovesse proporre corsi a distanza, il consumatore è libero di accettare o meno la nuova offerta di servizio.

 

Assicurazione RC Auto
Vi sono formule di contratto che permettono di sospendere il pagamento se si è certi di non utilizzare più il veicolo se questo è parcheggiato in area privata e se ciò è dimostrabile. In linea generale, però, non sono previsti rimborsi dato il consenso ai mezzi di veicolare nei limiti consentiti.

 

Bollette elettriche
Si prevedono che sospensioni e distacchi siano momentaneamente interrotti fino al 3 aprile, riguardante i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas, allungando da 120 a 180 giorni il termine per le conciliazioni.

 

 

Concerti, Spettacoli, Eventi
Previsto dal decreto Cura-Italia (art. 88, 2 comma), data la sospensione momentanea di ogni evento ludico in tutta Italia, è previsto un rimborso se presentato l’eventuale biglietto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, deve provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno. Anche queste disposizioni si applicano fino al 3 aprile.

 

Corsi (cucina, musica, sport, ecc…)
Dato il divieto di assembramento sono sospese tutte le tipologie di corsi e ne consegue che il consumatore ha il diritto di interrompere i pagamenti e, nel caso di anticipi, può richiedere il rimborso della somma versata limitato al periodo di non fruizione. Qualora la struttura dovesse proporre corsi a distanza, il consumatore è libero di accettare o meno la nuova offerta di servizio.

 

Finanziamenti privati
Riguardante rate e finanziamenti privati, il Governo non è intervenuto, è quindi necessario valutare il singolo caso.

 

Matrimoni, funerali, celebrazioni e compleanni
Dato il divieto di assembramento sono vietate anche le cerimonie religiose e anche in questo caso subentra la disciplina civilistica dell’”impossibilità sopravvenuta” e il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate ma non al risarcimento di danni ulteriori non essendo l’annullamento imputabile al fornitore.

 

Mutui
Secondo l’art. 54 del decreto “Cura-Italia”, si possono sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 9 mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto dall’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dal Governo.

 

Ordini presso negozi e contratti vari
L’emergenza può motivare la rinuncia del consumatore da contratti di acquisto stipulati prima dell’emergenza ma si trattano di situazioni da valutare caso per caso, nelle quali non è da escludere la facoltà del consumatore di esercitare il recesso giustificato recuperando le somme versate.

 

Palestre, piscine, centri ricreativi e culturali
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, culturali, sociali, ricreativi, scuole di ballo, centri benessere, terme, eccezion fatta per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Ne consegue che il consumatore ha diritto al rimborso della parte di quota di abbonamento del quale non può usufruire.

 

Partite di calcio
Anche in questo caso si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta per cui l’utente, in linea teorica, ha diritto al rimborso dei costi di trasferta e anche del prezzo del biglietto o, in caso di abbonamento, alla parte di quota del servizio non usufruito.

 

Sci
In precedenza al divieto di spostamenti, il Governo aveva disposto la chiusura gli impianti sciistici. Chi aveva acquistato un abbonamento stagionale o skypass per la stagione invernale ha dunque diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non più utilizzabile.

 

Università
Qualora l’Università sia in grado di sostituire i corsi con iniziative a distanza, in questo caso  il decreto cura-Italia (art. 101, 5 comma) ha stabilito che le attività formative svolte a distanza sono valide ai fini dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria. Se l’ente universitario fornisce servizi adeguati, il consumatore non può opporsi alla prosecuzione del contratto e quindi agli oneri che ne conseguono.

 

Vacanze, pacchetti tutto compreso
Secondo il dl 2 marzo 2020 n.9 (art. 28, 5 comma) per i pacchetti turistici “tutto compreso”, fino al 3 aprile 2020, dato il divieto degli spostamenti, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure può procedere al  rimborso (nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice), ma può anche emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

 

Viaggi scolastici e di istruzione
Sono anche qui validi i provvedimenti di Governo circa la sospensione fino al 3 aprile 2020, quindi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono momentaneamente vietati. In questo caso, quindi, si può ancora considerare applicabile il dl 2 marzo 2020, n. 9 e riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. I consumatori interessati devono comunicare richiedendo entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta. Il fornitore, entro 15 giorni, deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, e cioè all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

 

Viaggi fino al 3 aprile 2020
Il legislatore dell’emergenza è intervenuto con alcuni provvedimenti (dl 2 marzo 2020, n. 9) nei casi di trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi precisando che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio. È necessario chiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta. Sotto suggerimento dell’UNC è consigliabile agli utenti di ripresentare la richiesta nel caso che questa fosse già stata presentata, così da fare riferimento al decreto del 2 marzo 2020 e specificare in quale situazione rientrano. Il vettore, entro quindici giorni dalla richiesta, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

 

Viaggi successivi al 3 aprile 2020
Per i voli in aereo previsti per date successive al 3 aprile 2020 si applica la disciplina generale, cioè il Regolamento (CE) n. 261/2004 e quindi, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto. Questo deve avvenire entro 7 giorni (non 15 come previsto nel decreto) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale in data successiva a lui più conveniente (a seconda della disponibilità di posti). Quanto all’ulteriore compensazione monetaria, bisognerà valutare se la cancellazione del volo sia determinata da circostanze straordinarie o da semplici strategie commerciali dell’operatore. Al contrario, se il volo è convalidato, bisognerà comprendere in quale situazione si troverà lo Stato alla data prevista per la partenza, per determinare il diritto del consumatore a recedere dal contratto.

 

 

Viaggi consentiti
Per chi può ancora viaggiare e deve prendere un aereo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, se è la compagnia a cancellare il volo pur in assenza di specifici divieti sanitari, in tal caso subentra il Regolamento (CE) n. 261/2004 e il passeggero ha diritto, a sua scelta, al rimborso entro 7 giorni o alla riprotezione su un volo successivo.

e.o.

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