Firmato il primo Dpcm dell’era Draghi: ecco le regole in vigore dal 6 marzo al 6 aprile

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi

Ieri è arrivato il primo Dpcm dell’era Draghi, che disegna le nuove restrizioni a cu gli italiani dovranno sottoporsi per l’emergenza covid. Il nuovo dettato di norme inizia subito con una netta differenza rispetto al passato, essendo stato firmato a circa una settimana di distanza dalla sua entrata in vigore, per poi essere presentato in una conferenza stampa dai ministri Gelmini e Speranza, invece di essere presentato nottetempo, in diretta facebook, dal premier per poi entrare in vigore poche ore dopo.

Il nuovo Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo e fino a 6 aprile, includendo le festività pasquali.

In sintesi palestre e piscine saranno ancora chiuse, si apre qualche spiraglio per i cinema e teatri nelle zone gialle da fine marzo e arrivano nuove regole per la scuole che prevedono la didattica a distanza nelle zone rosse e in quelle dove i contagi settimanali superano i 250 casi ogni 100mila abitanti.
Di seguito un riassunto di cosa si potrà fare e cosa no a seconda della classificazione della propria regione fra zona gialla, arancione (arancio rafforzato) e rossa.

Spostamenti, visite, trasporti
Il Dpcm conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità, mentre resta sempre consentito il rientro presso domicilio o abitazione.
I trasporti pubblici possono arrivare fino a un massimo del 50% della capacità. All’interno delle regioni le regole cambiano a seconda della fascia di rischio della regione.
Zona gialla. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, quando sono possibili solo e gli “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Nel resto della giornata è “fortemente raccomandato” di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per “esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. La visita ad abitazioni private è consentita una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli che già vivono nella casa, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Zona arancione. Non si può entrare o uscire dalle zone arancioni, sempre eccettuando motivi di lavoro, necessità e ritorno a domicilio/residenza, ma sono consentiti gli “spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”. È vietato spostarsi fuori dal proprio comune, salvo che per “esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Le regole del coprifuoco e delle visite ai privati sono identiche a quelle della zona gialla, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Zona rossa. Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all’interno della regione, sempre con l’eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.

Seconde case
Si può andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in una regione gialla o arancione e soltanto se per farlo non si proviene da una regione arancione scuro o rossa (all’interno delle quali gli spostamenti verso le seconde case sono vietati) e soltanto con persone che fanno parte del proprio nucleo familiare. Chi vive in zona arancione scuro non può uscire dal Comune di residenza anche per andare in una seconda casa, idem in zona rossa. In caso di case condivise o in multiproprietà potrà andare solo una famiglia alla volta. Bisogna inoltre dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021.

Spostamenti da e per l’estero
Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Bar e ristoranti
Una nota del ministero della Salute ha spiegato che l’eliminazione del divieto di asporto dopo le ore 18 non riguarda i bar, ma solo le enoteche: “è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta vietato il consumo sul posto”.
In zona gialla bar, pub. ristoranti, gelaterie, pasticcerie restano aperti fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati in quelle strutture. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 il servizio da asporto per i ristoranti, sempre con l’obbligo di non consumare il pasto nei pressi dell’esercizio.
In zona arancione e consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
In zona rossa, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) e resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto.
È consentita la somministrazione di alimenti e bevande in aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Scuola
● Zone rosse. Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
● Zone arancioni e gialle. I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Nelle zone gialle, le scuole secondarie superiori possono organizzare la didattica con una formula flessibile che consenta di mantenere la didattica in presenza “almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione”. Il resto sarà svolto a distanza.

Cinema, teatri, musei
Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano sempre chiusi i musei in zona arancione e rossa.

Sport
Restano chiusi gli impianti sciistici, le palestre e le piscine. Nel caso degli impianti sciistici, si fa eccezione per «atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip)», per «permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci».
Nelle zone gialle ed arancioni si può svolgere attività sportiva in maniera individuale, rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri. Nelle zone è consentito fare attività motoria in prossimità della propria abitazione, in maniera individuale, sempre con distanza di almeno un metro da ogni altra persone e con l’obbligo di mascherina.

Attività commerciali
In zona rossa, le uniche attività commerciali consentite sono quelle alimentari e di prima necessità. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Chiudono parrucchieri, barbieri e centri estetici.

 

Al link sotto il testo del nuovo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi

Il-Dpcm Draghi-del-2-marzo

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