Da lunedì riapre anche il Piemonte, ma per gradi. Iniziano commercio al dettaglio e parrucchieri

Da lunedì 18 maggio dopo più di 70 giorni di chiusura, potranno aprire buona parte delle attività rimaste bloccate dal lockdown e con esse potrà essere ripresa la mobilità all’interno della regione di residenza senza autocertificazione. Il tutto, fermo restando le norme di distanziamento, il rispetto delle norme igieniche e l’uso delle mascherine. Si tratta del nuovo passo della fase 2, quello più corposo, che ieri in serata è stato messo a punto dopo l’accordo raggiunto tra i Governatori delle Regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In sostanza, saranno le Regioni stesse, con apposite ordinanze sui territori, a gestire eventuali nuove chiusure o allentamenti più rallentati mentre il Governo osserverà l’andamento della situazione riservandosi di intervenire solo se si ravviseranno nuove criticità. Il tutto è supportato dai dati epidemiologici che denotano un evidente regresso del contagio, con le terapie intensive degli ospedali che si stanno svuotando (in tutto il Piemonte i ricoverati in terapia intensiva, dati di ieri, sono solo più un centinaio circa) e il numero dei contagi che sta rallentando in modo evidente.

 

Per il Piemonte però l’apertura avverrà per gradi, infatti il Governatore Cirio conferma la linea della prudenza e frena il “liberi tutti” che si prospetta da lunedì nel resto d’Italia.

Da noi infatti tutto il commercio al dettaglio potrà ripartire il 18 maggio, e anche i parrucchieri e i centri estetici (nonostante sia il tradizionale giorno di chiusura: è prevista una deroga che consentirà loro di lavorare). Mercoledì 20 invece potranno tornare a lavorare i banchi extra alimentari dei mercati. In pratica ci saranno due giorni in più per l’adeguamento degli spazi: distanziare le postazioni, sistemare il posizionamento nelle piazze facendo coesistere i nuovi banchi con gli alimentari che hanno sempre lavorato.

I Bar e ristoranti dovranno, invece, aspettare il 25 maggio. Con il Piemonte anche Lombardia e Toscana seguiranno la linea della prudenza.

 

 

Ecco invece che cosa prevede la nuova disposizione nazionale messa a punto ieri.

 

Basta autocertificazione per gli spostamenti, sì a vedere gli amici, no assembramenti

Dal 18 maggio sarà possibile muoversi dentro la regione in cui si vive (anche in Piemonte) senza più l’autocertificazione. Gli spostamenti saranno liberi – anche se permane il divieto di assembramento – e si potrà far visita anche agli amici oltre che ai congiunti. Rimangono vietati gli assembramenti. Si potranno raggiungere anche le seconde case e soggiornarvi, purchè siano all’interno del territroio regionale. Per la mobilità extraregionale bisognerà aspettare invece il 3 giugno, anche se resta la possibilità di spostarsi tra una regione e l’altra (con autocertificazione) per stato di necessità, salute e lavoro. Lo Stato o le Regioni potranno però adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale «relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica».

 

Spostamenti tra regioni e frontiere riaperte dal 3 giugno

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, come detto, c’è l’ok agli spostamenti tra una regione e l’altra. Potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, «che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali». Su questo punto però, per gli spostamenti all’estero all’interno dell’UE, sarà necessario attender le norme che verranno varate anche dagli altri stati confinanti, sulle quali stanno lavorando a Bruxelles per avere una linea unica. Rimangono per ora vietati gli spostamenti fuori dall’Unione Europea. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

 

Commercio

Sul fronte delle riaperture delle attività commerciali, salvo le disposizioni più dilazionate delle singole regioni di cui abbiamo detto sopra per Piemonte, Lombardia e Toscana, nella Nazione ripartiranno dunque bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, spiagge, negozi al dettaglio. E si potrà farlo non più in base ai restrittivi (e criticati) parametri di sicurezza fissati dall’Inail ma in base a un protocollo meno “stringente” adottato, dopo una tesa trattativa, da tutti i governatori regionali (10 metri quadrati per ombrellone in spiaggia, distanza tra i clienti di bar e ristoranti ridotta a un metro, ad esempio) e approvato dall’esecutivo. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali comporta la sospensione dell’attività. Sono le novità contenute nel nuovo decreto legge approvato nella notte dal Consiglio dei ministri. Riapriranno anche stabilimenti balneari, palestre e musei, tutto però deve  “svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali». In assenza di quelli regionali «trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale».

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali o, «nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni».

 

Monitoraggio sanitario regionale

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni «monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale». I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, «può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale».

 

Spostamenti vietati per chi è in quarantena

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione «o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata». La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19.

 

Gli spettacoli aperti al pubblico saranno legati all’andamento dei contagi

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, «si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici».

 

I sindaci potranno disporre chiusure

Il sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Sanzioni da 400 a 3mila euro

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina «la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza». Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, «sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione «sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa», si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

Per chi fosse interesato al link sotto le linee guida per le riaperture delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

 

Emergenza-COVID-19-Fase-2-TESTO-FINALE-CONDIVISO

 

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